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Imposta Comunale sugli Immobili

Chi deve pagare?

Deve pagare l'imposta chi è proprietario di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) oppure chi gode sugli stessi del diritto reale di usufrutto, abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'articolo 540 del codice civile a seguito di successione e al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza), uso, enfiteusi, superficie.
Paga altresì il locatario dell'immobile concesso in locazione finanziaria (c.d. leasing). L'imposta è dovuta anche se i contribuenti risiedono all'estero.

Quanto si deve pagare?

Per la determinazione di quanto si deve pagare è prima necessario stabilire la base imponibile per il successivo calcolo dell'imposta. La base imponibile è data dal valore dell'immobile con riferimento a diversi parametri:

Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si calcola applicando alla stessa l'aliquota prevista per la fattispecie dell'immobile provvedendo eventualmente, nel caso in cui se ne avesse diritto ad operare la detrazione d'imposta.

Aliquote anno 2008

A. 5,8 per mille per:

L'art. 5 bis del regolamento per l'applicazione dell'imposta stabilisce:

L'aliquota agevolata e la detrazione stabilite per l'abitazione principale sono estese alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti fino al 2° grado (padre – figli – fratelli – nonni – nipoti) ed affini di 1° grado (suoceri – nuora – genero) se nelle stesse hanno stabilito la propria residenza.

Le agevolazioni di cui sopra non possono essere applicate dallo stesso soggetto passivo a più di due immobili concessi in comodato gratuito.
L'applicazione di tali agevolazioni decorre dalla trasmissione all'ufficio tributi di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di ogni proprietario con la quale lo stesso dichiari di concedere in uso gratuito l'immobile ai parenti e/o affini che nello stesso hanno stabilito la propria residenza.
L'applicazione delle agevolazioni è in ogni caso rapportata al periodo di residenza dei soggetti utilizzatori. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell'aliquota agevolata sia della detrazione, si sono protratte per almeno 15 giorni.
Nel momento in cui cessano le condizioni che danno diritto alle agevolazioni i soggetti passivi di imposta dovranno presentare al comune entro 30 giorni apposita comunicazione.
L'aliquota e le detrazioni previste per l'abitazione principale si applicano alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate o concesse in uso a terzi. Per poter usufruire delle agevolazioni suindicate è necessario che il soggetto passivo di imposta produca apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 all'ufficio tributi.
Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora abitualmente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente destinata al servizio della predetta abitazione.
Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale la soffitta o cantina (iscritta o iscrivibile nella categoria catastale C2) se ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale, nonché il garage o box o posto auto (iscritto o iscrivibile nella categoria catastale C6), limitatamente ad uno solo di essi, purché ubicati ad una distanza non superiore a 300 metri dall'abitazione principale.
Resta fermo che l'abitazione principale o le sue pertinenze continuano ad essere unita immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
La detrazione di imposta è unica per l'abitazione principale e pertinenze riconosciute, per cui l'unico ammontare di detrazione, se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

B. 6,5 per mille per:

Detrazione d'imposta per l'abitazione principale – Anno 2008

Euro 114,00.

Ulteriore detrazione d'imposta per l'abitazione principale

La legge finanziaria 2008 ha previsto che per l'abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze si applica un'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille calcolato sulla base imponibile degli immobili suindicati. L'importo di tale detrazione non può superare Euro 200,00.

Sono esclusi dall'agevolazione gli immobili concessi in comodato gratuito e gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9.

Come,quando e dove pagare?

Per il pagamento dell'ICI devono essere utilizzati i bollettini postali appositamente predisposti e compilati in ogni loro parte: il versamento deve essere effettuato sul c/c postale intestato a Servizio riscossione tributi ICI - Concessione di Genova - Equitalia Polis S.p.A. o utilizzando il modulo F24 compensandolo con crediti vantati per tributi erariali.

Si può pagare presso:

Il pagamento della prima rata (acconto) deve essere eseguito dal 1° al 16 giugno 2008 ed è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno. La seconda rata (saldo) deve essere versata nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2008.

È ammesso il versamento in unica soluzione dell'intera imposta dovuta per l'anno in corso, entro il termine di scadenza della prima rata. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà dovrà barrare entrambe le caselle (acconto e saldo) predisposte nel bollettino.

Il versamento va arrotondato all'euro per difetto o per eccesso se i decimali dell'importo sono o non sono inferiori a 49 centesimi.

Dichiarazione ICI per le variazioni avvenute nel corso del 2007

Tali variazioni devono essere oggetto di DICHIARAZIONE con le stesse regole degli anni precedenti utilizzando la modulistica conforme al modello ministeriale da presentare nel periodo che va dal 1° maggio al 31 luglio (e comunque entro il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi) consegnandola direttamente all'Ufficio tributi del Comune o inviandola per posta mediante raccomandata semplice indirizzata a: Comune di Serra Riccò - Ufficio tributi- Via Antonio Medicina, 88 - 16010 SERRA RICCÒ (GE).

Per il ritiro della modulistica rivolgersi all'Ufficio tributi del Comune di Serra Riccò o utilizzare i modelli scaricabili qui sotto.

Moduli scaricabili
Titolo documento Formati disponibili
ICI – Comodato gratuito Formato PDF
ICI – Comunicazione ricovero permanente in Istituto Formato PDF

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