Ufficio Tributi
Funzionario responsabile: dr.ssa Paola Cento
Responsabile del procedimento: Enrica Lavagetto
Indirizzo: via Antonio Medicina, n. 88 - Serra Riccò (GE)
Telefono: 010/726731 - Fax 010/752275
Orario: martedì - giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 - mercoledì dalle ore 8,30 alle ore
12,00 e su appuntamento dalle ore 14,30 alle ore 17,00
Guida all'ICI
A DECORRERE DALL’ANNO 2008 SONO ESCLUSE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DI CUI AL D.LGS.VO N. 504/92 LE UNITA’ IMMOBILIARI ACCATASTATE IN - CATEGORIA A2 (abitazioni di tipo civile) - A3 (abitazioni di tipo economico) A4 (abitazioni di tipo popolare) - A5 (abitazioni di tipo ultrapopolare) - A7 (abitazioni in villini) - ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO CONSIDERATE TALI AI SENSI DEL DECRETO SOPRACITATO NONCHE’ LE UNITA’ IMMOBILIARI AD ESSA ASSIMILATE (USO GRATUITO A PARENTI FINO AL SECONDO GRADO) CON RISOLUZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE N. 1/DF DEL 4 MARZO 2009 NON E’ STATA RICONOSCIUTA L’IPOTESI DI ASSIMILAZIONE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO AGLI AFFINI.
Chi deve pagare?
Deve pagare l’imposta il proprietario di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) oppure chi gode sugli stessi del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
Come calcolare la base imponibile
La base imponibile su cui applicare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili è data dal valore dell’immobile con riferimento a diversi parametri:
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per i fabbricati iscritti in catasto, la rendita risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno in corso, rivalutata del 5%, deve essere moltiplicata per i seguenti coefficienti:
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100 per le categorie A, B, C (escluse A/10 e C/1)
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50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati D privi di rendita definitiva posseduti da società o imprese)
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34 per la categoria C/1
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per i terreni agricoli, il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25%, va moltiplicato per 75;
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per le aree fabbricabili la base imponibile è costituta dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno in corso, determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Quanto si deve pagare
Per calcolare l’imposta dovuta per l’intero anno la base imponibile calcolata come sopra indicata deve essere moltiplicata per l’aliquota e divisa per mille. Per le unità immobiliari iscritte in catasto con le categorie catastali A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, per ottenere l’importo da pagare si deve detrarre la detrazione per l’abitazione principale
Come, quando e dove pagare?
Il pagamento dell’ICI può essere effettuato con bollettini postali appositamente predisposti e compilati in ogni loro parte sul c/c postale n. 88652375 intestato a Servizio riscossione
tributi ICI - Concessione di Genova – Equitalia Sestri S.p.A. o utilizzando il mod. F24 compensandolo con crediti vantati per tributi erariali.
Si può pagare presso:
· Uffici postali
· Sportelli della Equitalia Sestri S.p.A.
· Sportelli bancari di Istituti di credito
Il pagamento della prima rata (acconto) deve essere eseguito dal 1° al 16 giugno 2011 ed è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno. La seconda rata (saldo) deve essere
versata nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2011. E’ ammesso il versamento in unica soluzione dell’intera imposta dovuta per l’anno in corso, entro il termine di scadenza della prima rata. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà dovrà barrare entrambe le caselle (acconto e saldo) predisposte nel bollettino.
Il versamento va arrotondato all’euro per difetto o per eccesso se i decimali dell’importo sono o non sono inferiori a 49 centesimi.
Aliquote anno 2011
Aliquota ordinaria: 6,5 per mille
Si applica a tutti gli immobili, comprese, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, con esclusione dei fabbricati utilizzati dal contribuente direttamente come abitazione principale ed iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE CATASTALI A1((abitazioni di tipo signorile) - A8 (abitazioni in ville ) E A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici : 5,8 per mille.
Detrazione d'imposta per l'abitazione principale - Euro 114,00.
Si applica all’unità immobiliare, iscritta in catasto con le categorie catastali A1, A8 e A9, che il soggetto passivo utilizza direttamente come abitazione principale avendovi la residenza anagrafica. La detrazione per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica, salvo prova contraria, a condizione che il soggetto passivo abbia la residenza anagrafica nell’immobile.
Pertinenze
Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni e/o esenzioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale dimora abitualmente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente destinata al servizio della predetta abitazione.
Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale la soffitta o cantina (iscritta o iscrivibile nella categoria catastale C2) se ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l’abitazione principale, nonché il garage o box o posto auto (iscritto o iscrivibile nella categoria catastale C6), limitatamente ad uno solo di essi, purché ubicati ad una distanza non superiore a 300 metri dall’abitazione principale.
Resta fermo che l’abitazione principale o le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
Dichiarazione ICI per le variazioni avvenute nel corso del 2010
A decorrere dall’anno 2007 sono escluse dall’obbligo di DICHIARAZIONE le variazioni derivanti da cessioni/acquisti di immobili e da successioni per causa di morte.
La dichiarazione redatta su apposita modulistica conforme al modello ministeriale deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento consegnandola direttamente all’Ufficio tributi del Comune o inviandola per posta mediante raccomandata semplice indirizzata a: Comune di Serra Riccò - Ufficio tributi- Via Antonio Medicina, 88 - 16010 SERRA RICCÒ (GE).
Per il ritiro della modulistica rivolgersi allo Sportello del cittadino, all’Ufficio tributi del Comune di Serra Riccò o utilizzare i modelli scaricabili da questo sito.